Misure

PIANO DI SVILUPPO LOCALE TERRE DI QUALITÀ 2014/2020

MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO – OPERAZIONE 19.2.1 7.4.1
“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”
(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

 

FINALITA’ La tipologia di Operazione intende sostenere investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la realizzazione e/o il ripristino delle infrastrutture essenziali, favorendo, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle aree rurali.
INTERVENTI AMMISSIBILI Nell’ambito delle finalità indicate sono ammissibili gli investimenti per servizi di base a livello locale per la popolazione rurale quali:

  • nidi, asili e scuole primarie pubbliche;
  • servizi all’infanzia;
  • attività didattiche;
  • servizi di carattere sociale quali l’agricoltura sociale volta a favorire l’integrazione, l’inserimento sociale e lavorativo delle
  • fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
  • servizi a carattere socio-educativo e scolastico;
  • servizi ricreativi come impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie e centri comuni per attività sociali;
  • servizi culturali come laboratori teatrali, laboratori artistici dove apprendere arti e artigianato locali, biblioteche cartacee e multimediali;
  • punti di informazione sui servizi di base forniti;
  • servizi di trasporto pubblico;
  • servizi assistenziali (servizi nell’ambito della salute e della sicurezza delle persone prenotazione, ecc.);
  • servizi di manutenzione di ambiti rurali;
  • punti informativi.
BENEFICIARI Enti Pubblici, anche associati.
Gli enti pubblici associati devono essere dotati di personalità giuridica;Imprese sociali come definita ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 112/17, ed iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Al momento della presentazione della domanda di aiuto:

  • il richiedente non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l’approvazione del piano di risanamento e dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
  • il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato (DPR n. 503/99);
  • il richiedente deve presentare una sola proposta progettuale nell’ambito della stessa domanda di sostegno;
  • per operazioni inerenti beni immobili, il richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica del bene;
  • l’elaborato progettuale da allegare alla domanda di sostegno deve corrispondere almeno al progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
  • il progetto deve essere incluso nel programma triennale delle opere pubbliche e/o nel biennale dei beni e servizi del Comune.
  • Il progetto deve raggiungere un punteggio minimo di 25 punti derivanti dalla somma di minimo due principi di selezione tra quelli indicati nei “Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie”;
  • per i soli beneficiari privati non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
COSTI AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese strettamente necessarie all’erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:

  • opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
  • spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
  • spese per l’acquisto di attrezzature ed arredi (incluse tabelle e segnaletica) necessari per la completa realizzazione delle tipologie di investimenti descritte al punto precedente;
  • spese per azioni di comunicazione necessarie per la completa realizzazione delle tipologie di investimenti descritte al punto precedente;
  • spese generali.

Per il beneficiario pubblico, l’IVA non è comunque ammissibile:

  • in presenza di interventi che generano “entrate nette” ai sensi dell’art. 61 comma 1 Reg. (UE) n. 1303/2013 ovvero i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall’operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti;
  • se l’ente esercita attività d’impresa legata all’intervento.
IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO L’intensità dell’aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile nel caso di soggetti pubblici e pari al 50% della spesa massima ammissibile nel caso di soggetti privati.

Per i beneficiari privati il sostegno è erogato in conto capitale a titolo “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente

Massimali:

Il limite minimo del costo totale dell’investimento ammissibile è stabilito in Euro 30.000.

È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro 250.000 compresa Iva se ammissibile.

Tale massimale è valido anche per i progetti presentati da enti pubblici associati.

DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE La dotazione finanziaria disponibile è di 290.000,00 €.
CRITERI DI SELEZIONE Per l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione previsti nel bando si terrà conto dei seguenti principi:

  • localizzazione dell’intervento in aree svantaggiate e/o aree protette;
  • livello di innovazione del servizio;
  • integrazione territoriale;
  • complementarietà con altri interventi realizzati;
  • attivazione dell’intervento all’interno di un progetto di cooperazione;
  • grado di connessione con l’offerta turistica territoriale;
  • grado di copertura della popolazione esistente;
  • interventi su servizi di base già esistenti.

Scarica qui la tabella con i criteri di selezione: Tabella 7.4.1

TEMPI DI REALIZZAZIONE Il progetto deve essere realizzato in un tempo massimo di 12 mesi.

 

ATTIVITÀ CO-FINANZIATA DAL FEASR E DAL PSR LAZIO 2014/2020 PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ” – MISURA 19 SOTTOMISURA 19.4 INT. B

 

 

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Scarica qui l’Infografica Misura 7.4.1